Art. 4.
(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie).

      1. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado deve essere assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA.
      2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.
      3. Devono essere altresì assicurati adeguata formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA, anche nei casi di bilinguismo.